1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia e gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza devono fornire ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli organismi informativi, per l'espletamento dei compiti a questi affidati.
2. Gli organismi informativi curano la tempestiva trasmissione all'organo di collegamento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera g), di tutte le informazioni e dati in loro possesso che presentano possibili sviluppi di interesse per l'accertamento o la prevenzione dei reati.
3. I direttori degli organismi informativi e i responsabili delle Forze armate e delle Forze di polizia vigilano affinché i collegamenti e le forme di cooperazione previsti dai commi 1 e 2 siano effettivi, efficaci e tali da assicurare la completezza e la tempestività delle reciproche informazioni. Dell'attuazione di quanto previsto dai citati commi 1 e 2 riferiscono periodicamente e