Art. 46.
(Collaborazione con le Forze armate
e con le Forze di polizia).

      1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia e gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza devono fornire ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli organismi informativi, per l'espletamento dei compiti a questi affidati.
      2. Gli organismi informativi curano la tempestiva trasmissione all'organo di collegamento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera g), di tutte le informazioni e dati in loro possesso che presentano possibili sviluppi di interesse per l'accertamento o la prevenzione dei reati.
      3. I direttori degli organismi informativi e i responsabili delle Forze armate e delle Forze di polizia vigilano affinché i collegamenti e le forme di cooperazione previsti dai commi 1 e 2 siano effettivi, efficaci e tali da assicurare la completezza e la tempestività delle reciproche informazioni. Dell'attuazione di quanto previsto dai citati commi 1 e 2 riferiscono periodicamente e

 

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comunque ogni volta che è necessario, nelle riunioni del Comitato tecnico-esecutivo di cui all'articolo 7 e al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, nonché ai Ministri dell'interno e della difesa anche ai fini dell'esercizio da parte di questi dei poteri di vigilanza e di quelli di cui al citato articolo 18, comma 1, lettera g),